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Diritto di asilo:
un diritto negato?
Mikaela Hillerstrom
Sempre più
spesso i giornali ci riferiscono di sbarchi di navi cariche di
clandestini sulle nostre coste, di persone disperate che affrontano un
viaggio nel quale rischiano la vita ed hanno investito tutti i loro
averi, in balia di veri “trafficanti di esseri umani”. Molti di loro
non sono semplici migranti economici, ma rifugiati, che hanno dovuto
lasciare la loro terra, la loro casa per fuggire gravi pericoli, quali
persecuzioni, violazioni dei diritti umani, situazioni di emergenze
umanitarie, e sperano di potere tornare un giorno nelle loro case,
vicino ai loro cari. Spesso temiamo che siano tanti, troppi perché il
nostro Paese possa accoglierli. Ma in realtà in Italia i richiedenti
asilo nell’anno 2003 sono stati 13.455 contro i 94.000 del Regno
Unito, i 106.194 della Francia e i 67.848 della Germania[1].
Il fenomeno dei rifugiati non è legato solo al nostro secolo, ma ha
sempre fatto parte della storia. Oggi, i rifugiati sono tutelati dal
diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Ginevra
del 1951. Ma, oltre le leggi e le Convenzioni, occorre anche scorgere
dietro lo straniero sbarcato, la Persona, nei cui confronti paura e
sospetto vanno superati ed in cui la comunità cristiana deve saper
vedere il volto del Redentore[2].
In Europa, fino alla metà degli anni Ottanta, i rifugiati hanno
ricevuto una buona accoglienza, e, solo negli anni Ottanta e Novanta,
si è affermata una tendenza restrittiva. Con il Trattato di Amsterdam
del 1997, la competenza in materia di asilo ed immigrazione è
diventata comunitaria. In Italia, unico Paese in Europa, non esiste
una legge organica che regolamenti il diritto di asilo. L’ultimo
disegno di legge che sembrava avere qualche chance di venire
approvato è naufragato nel dicembre 2004. Forse la prossima
legislatura approverà finalmente una tanto attesa legge sul diritto di
asilo. Invece, il regolamento di attuazione della Legge Bossi-Fini
riguardante il diritto di asilo è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il 23 dicembre scorso. Nel frattempo, i richiedenti asilo in
Italia, che non possono lavorare e devono attendere lunghi mesi prima
che venga deciso il loro status, versano in gravi condizioni.
Il problema dei rifugiati e la loro tutela internazionale
Fino al finire degli anni Settanta, circa, prevalse il sistema di
tutela dei rifugiati istituito dopo la Seconda Guerra Mondiale.
L’accesso alla protezione era possibile soltanto dopo
l’attraversamento delle frontiere nazionali, ed in genere non
sussistevano ostacoli come visti di ingresso o sanzioni ai vettori per
raggiungere il Paese di accoglienza. Nel Paese di asilo, era possibile
presentare immediatamente domanda di asilo, ed era anche possibile
chiedere successivamente asilo in un altro Paese europeo[3].
In Europa, i richiedenti asilo erano considerati alla stregua di
futuri rifugiati e ottenevano una serie di agevolazioni, con un primo
programma di integrazione. Anche quando accedevano ad un altro status,
nel caso non rientrassero nelle condizioni stabilite dalla
Conven-zione di Ginevra, la protezione del rifugiato non cambiava
molto A fine anni Ottanta,
il numero dei possibili richiedenti asilo crebbe molto. I conflitti
etnici provocarono un grande movimento di rifugiati in Europa; i paesi
di accoglienza risposero con una maggiore tendenza protezionistica, e
con l’introduzione di misure di controllo dei richiedenti asilo al
loro arrivo e per il loro accoglimento. Nel decennio successivo si è
affermata una tendenza decisamente restrittiva del diritto di asilo,
con l’adozione di misure volte a ridurre il numero di richiedenti
asilo e rifugiati.
Risulta spesso difficile discernere tra immigrati volontari ed
immigrati non volontari, tra lavoratori immigrati, casi di
ricongiungimento familiare, e i rifugiati, che costituiscono una
categoria speciale di immigrati, particolarmente fragili e bisognosi
di tutela.
La protezione dei rifugiati, oltre che dalle convenzioni di tutela dei
diritti umani è garantita dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sui
rifugiati e dal protocollo del 1967 aggiuntivo alla Convenzione. La
Convenzione regola lo status dei rifugiati, prevede determinati
diritti in loro favore, e in particolare la garanzia di non essere
costretti a tornare in un Paese nel quale rischiano la persecuzione.
Di particolare importanza sono la definizione del termine di rifugiato
e il divieto di espulsione o respingimento (principio di non -
refoulement) del rifugiato in un Paese dove rischia la
persecuzione. Con il Protocollo aggiuntivo del 1967, venne eliminato
il limite temporale che restringeva la tutela ai rifugiati divenuti
tali “a seguito di avvenimenti verificatisi prima del 1° gennaio
1951”, ma all’atto di adesione gli Stati ebbero la facoltà di
dichiarare che i loro obblighi erano limitati ai rifugiati vittime di
eventi avvenuti in Europa. L’Italia fu uno degli Stati che si
avvallarono della c.d. riserva geografica, che limitava l’applicazione
della Convenzione di Ginevra ai rifugiati europei, e demandava all’UNHCR
(Alto Commissariato ONU per i rifugiati)[4]
la tutela e l’assistenza economica dei rifugiati extraeuropei, con la
conseguente diversità di trattamento giuridico e materiale in funzione
della provenienza geografica dei richiedenti asilo.
La definizione di rifugiato più largamente accolta, anche se non
esaustiva, è enunciata nella Convenzione di Ginevra del 1951 che
definisce, all’art.1, rifugiato “[chiunque]…avendo fondato timore
di persecuzione per motivi di razza, di religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si
trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale
timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese; oppure che
non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui
risiedeva abitualmente…, non può o non vuole tornarvi a causa di tale
timore…”
Questa definizione viene interpretata in modo estensivo da gran
parte degli Stati al fine di poter tutelare persone fuggite dai loro
Paesi a causa di conflitti armati, violenza generalizzata,
aggressioni esterne, o altre situazioni che richiedono la protezione
internazionale. In effetti, la Convenzione di Ginevra è nata dopo la
seconda guerra mondiale, e i suoi redattori avevano in mente
determinate violazioni dei diritti umani, compiute in modo
organizzato, da strutture statali; oggi le situazioni di emergenza che
si presentano sono cambiate, e molti auspicano una rivisitazione della
Convenzione di Ginevra. Soprattutto la suddetta definizione di
rifugiato merita di essere aggiornata.
Oltre ai problemi dei rifugiati, persone che necessariamente varcano
una frontiera per cercare asilo in un altro Paese, si fa sempre più
pressante il problema degli sfollati, esuli che rimangono nel proprio
Paese. Negli anni ’90 la questione degli sfollati ha assunto
dimensioni preoccupanti, all’indomani dei nuovi conflitti interni in
Africa, in Asia, e in Europa, in particolare nell’ex Jugoslavia.
Negli anni ‘50, quando fu creato il regime giuridico e istituzionale
di protezione dei rifugiati, gli sfollati non furono compresi, perché
di competenza dello stato interessato, sulla base del tradizionale
principio di sovranità nazionale. Di conseguenza, la comunità
internazionale ha dato una risposta incoerente alla questione degli
esodi interni di popolazione e grandi masse di sfollati non hanno
potuto beneficiare di un’adeguata protezione e assistenza.
La definizione della Convenzione di Ginevra tutela la persona che
fugge da una persecuzione ma non da un conflitto generalizzato. Al
riguardo, uno sforzo interessante è stato svolto dall’OUA
(Organizzazione dell’Unità Africana)[5]
che nel 1969 ha adottato la “Convenzione che disciplina determinati
aspetti del problema dei rifugiati in Africa”, nel contesto dei
movimenti forzati che hanno accompagnato il processo di
decolonizzazione. Essa amplia la definizione di rifugiato della
Convenzione di Ginevra e racchiude altre importanti disposizioni
riguardo il divieto di respingimento alla frontiera, l’asilo,
l’ubicazione degli insediamenti di rifugiati, il divieto per i
rifugiati di svolgere attività sovversive, ed il rimpatrio volontario[6].
L’applicazione della Convenzione OUA, è limitata agli Stati africani,
con il risultato che un rifugiato in un paese africano potrebbe non
esserlo in un Paese che fa riferimento al “fondato timore di
persecuzione” contenuto nella definizione della Convenzione di Ginevra[7].
Ad ogni modo, la maggior parte dei Paesi europei ha affiancato allo
status di rifugiato una varietà di status umanitari, diversamente
denominati, con l’obiettivo di estendere un certo livello di
protezione a persone considerate non coperte dalla Convenzione di
Ginevra.
Anche il degrado ambientale e le catastrofi naturali provocano dei
migranti forzati, che, a differenza dei rifugiati, non fuggono guerre,
persecuzioni o violazioni dei diritti umani, ma, come i rifugiati, non
possono rimanere nelle loro comunità perché non più vivibili. Gran
parte degli immigrati ambientali non escono dal territorio dello Stato
di appartenenza, stabilizzandosi temporaneamente in aree sicure,
nell’attesa di ritornare nella loro terra di origine. Altri cercano
una nuova sistemazione definitiva. Ad ogni modo sono molti a cercare
comunque rifugio in un altro Stato.
L’asilo in Europa
Dagli anni Novanta molti Paesi europei hanno regolamentato il
diritto di asilo, tenendo conto dei problemi legati all’ingresso ed al
soggiorno dei richiedenti asilo. Il diritto di asilo in Europa attende
una vera formulazione comune, che il Trattato di Amsterdam aveva
programmato per il 2004, benché sia difficile trattare su scala
comunitaria un argomento che vede nei Paesi membri sensibili
differenze giuridiche sulla sua interpretazione e sui criteri che
danno diritto allo status di rifugiato. Oggi l’integrazione dei
rifugiati è obbiettivamente più difficile.
Molte persone vittime di guerre civili, negli anni Novanta, ma che non
hanno subito persecuzioni personali, non hanno potuto godere della
protezione presente negli strumenti di armonizzazione europea e nella
Convenzione di Ginevra. Si è così creata una categoria di persone che
non ottengono lo status di rifugiati, ma che non possono nemmeno
essere espulse, persone che non possono provare l’esistenza di minacce
personale nei loro confronti, essendo vittime di un pericolo generato
non dallo Stato di provenienza, ma da una parte della società civile.
E’ così comparsa la figura dei rifugiati umanitari, con soggiorno
temporaneo, beneficiari di un asilo territoriale a discrezione dello
Stato di accoglienza, oggetti di provvedimenti caratterizzati da
provvisorietà e discrezionalità.
Da oltre dieci anni si è assistito ad un processo, piuttosto
complesso, di comunitarizzazione delle politiche migratorie nei Paesi
dell’Unione europea[8].
L’istituzione delle prime Comunità europee[9]
portò alla realizzazione di un grande “mercato comune”; l’Atto Unico
Europeo del 1986, prevedeva la realizzazione del “mercato unico” entro
il 31 dicembre 1992 e la libera circolazione di beni, persone, sevizi,
capitali e nuove politiche comuni orientate alla coesione economica.
L’Accordo di Schengen, prima sottoscritto da Francia, Germania,
Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo nel 1985, vide poi l’adesione degli
altri Paesi dell’Unione (l’Italia nel 1990) ad eccezione di Regno
Unito ed Irlanda. Esso intendeva rafforzare i controlli alle frontiere
esterne, per consentire la libera circolazione delle merci all’interno
degli Stati partecipanti, prevedeva una maggiore collaborazione di
polizia e cooperazione giudiziaria e una politica comune in materia di
visti. Dopo il primo accordo del 1985, è stata elaborata una
convenzione, firmata il 19 gennaio 1990, ed entrata in vigore nel
1995, che consentì l’abolizione delle frontiere interne tra gli Stati
firmatari e la creazione di una frontiera esterna unica lungo la quale
i controlli all’ingresso dello Spazio Schengen avvengono secondo
identiche procedure. Furono adottate norme comuni in materia di visti,
diritto d’asilo e controllo alle frontiere esterne[10].
Nel 1990 fu firmata la Convenzione di Dublino, entrata in vigore il 1°
settembre 1997 (ma già applicata precedentemente), che fissava i
criteri comuni per la determinazione dello Stato competente per
l'esame della domanda di asilo e definiva le norme sulla
responsabilità delle domande di asilo. Il cosiddetto “regolamento
Dublino II” è stato adottato nel mese di febbraio 2003[11]
e sostituisce la precedente Convenzione di Dublino. Con l’entrata in
vigore del regolamento, le regole fissate per la determinazione dello
Stato competente per istruire la domanda di asilo fanno parte
integrante della legislazione comunitaria.
Il Trattato di Amsterdam del 1997, in vigore dal 1° maggio 1999,
prevedeva l’impegno degli Stati membri ad elaborare entro cinque anni
una politica comune in materia di asilo e immigrazione, e stabiliva
per la prima volta la competenza della Comunità Europea in materia.
La “comunitarizzazione” della politica di asilo e immigrazione dopo il
Trattato di Amsterdam rimaneva imperfetta. Il Consiglio europeo di
Tampere del mese di ottobre 1999, determinò per la prima volta le basi
di una politica comune dell’Ue in materia di immigrazione che
considera “gli aspetti separati, ma strettamente connessi, dell’asilo
e della migrazione”. Gli orientamenti politici sono stati definiti in
occasione del suddetto Consiglio di Tampere. I punti cardini sono: il
partenariato con i paesi d’origine; l’instaurazione di un regime
europeo comune in materia di asilo; la garanzia di un equo trattamento
dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel
territorio degli Stati membri; la gestione dei flussi migratori.
Dopo il periodo transitorio di passaggio dalla fase intergovernativa a
quella comunitaria di cinque anni, previsto dal Trattato di Amsterdam,
in cui le decisioni dovevano essere prese all’unanimità degli Stati
membri, il 1° maggio 2004, data in cui scadeva il termine per
l’adozione di misure legislative in materia di asilo previste dal
Trattato, ha preso il via la seconda fase del processo di
armonizzazione. Nella nuova Unione europea a 25 le decisioni in
materia di asilo dovranno essere adottate a maggioranza e con la
procedura di codecisione.
Nel mese di dicembre 2000, in occasione del vertice di Nizza, fu
proclamata la Carta Fondamentale dei diritti dell’Unione europea. Essa
tutela espressamente il diritto di asilo, vieta le espulsioni
collettive e l’estradizione verso uno Stato in cui esiste un serio
rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura o ad
altre pene o trattamenti inumani o degradanti. La Carta di Nizza è
stata trasfusa nella nuova Costituzione europea sottoscritta dagli
Stati membri il 29 ottobre 2004 e in corso di ratifica.
Negli ultimi anni il Consiglio europeo ha adottato diversi
provvedimenti riguardanti i rifugiati e i richiedenti asilo. Solo la
Danimarca e l’Irlanda, in alcuni casi, non si sono vincolati alla
normativa in questione. Una direttiva del mese di luglio 2001 ha
fissato le norme minime per la concessione della protezione temporanea
in caso di afflusso massiccio di rifugiati e sfollati[12],
che è stata recepita in Italia con decreto legislativo nell’aprile
2003. La direttiva che definisce le norme minime di accoglienza che
gli Stati membri devono rispettare per i richiedenti asilo sul loro
territorio è stata approvata il 27 gennaio 2003[13];
dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 6 febbraio 2005 (ad
eccezione di Danimarca e Irlanda).
Il Consiglio Giustizia e Affari Interni (GAI) del 29 – 30 aprile 2004
è giunto ad un accordo sugli standard minimi comuni nelle procedure
per la concessione del diritto di asilo[14].
La direttiva dovrà definire le norme minime per le procedure di
riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato nei singoli
Paesi, e, in particolare, l’accesso alla procedura, l’esame della
domanda, l’assistenza di un interprete, di un legale e dell’UNHCR, le
garanzie per i minori non accompagnati, il possibile trattenimento e
le modalità di ricorso avverso la decisione. Il Consiglio GAI, in
quell’occasione, ha anche formalmente adottato la direttiva
sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona bisognosa
di una forma sussidiaria di protezione umanitaria; essa stabilisce dei
criteri - basati sulla Convenzione di Ginevra e altri strumenti
internazionali e regionali per la difesa dei diritti umani - per
concedere o fare cessare lo status di rifugiato e di persona
beneficiaria di protezione sussidiaria, ed ha fissato degli standard
minimi rispetto a queste due forme di tutela internazionale. Si è così
conclusa la prima fase del processo di armonizzazione come prevista
dal Consiglio europeo di Tampere del 1999[15].
E’ stata molto criticata dalle associazioni di tutela dei rifugiati,
in particolare dall’UNHCR, la previsione adottata in occasione del
suddetto Consiglio GAI, che i Paesi europei si accordino su una lista
di Stati terzi di origine “sicuri”. I rifugiati provenienti da tali
paesi non potranno chiedere asilo se non in casi del tutto
eccezionali. E’ stata soprattutto criticata la previsione di parametri
europei per consentire ai Governi di fissare una lista di Paesi di
transito “sicuri”, nei quali i rifugiati possono essere rinviati se vi
erano transitati prima di entrare in Europa, perché questo potrebbe
esporre i rifugiati al rischio di possibili allontanamenti forzati a
catena da uno Stato europeo attraverso una serie di altri Stati e
anche fino a quello di origine[16].
Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 - 5 novembre 2004, ha
stabilito che, nella seconda fase di sviluppo di una politica comune
di asilo e immigrazione occorre adottare una procedura di asilo comune
ed uno status comune per i rifugiati e le persone che godono di una
forma sussidiaria di protezione umanitaria. Ha anche chiesto che la
direttiva sulla procedura di asilo fosse adottata il prima possibile,
e che gli Stati membri concludessero la prima fase al più presto.
Il 2010 dovrebbe essere l’anno in cui l’Europa avrà effettivamente
adottato gli strumenti e le misure necessari ad una politica comune di
asilo ed immigrazione, e il 1° maggio 2005 dovrebbe vedere il
passaggio alla decisione a maggioranza in materia. Il Consiglio ha
anche adottato il “Programma dell’Aja”, che fissa gli obbiettivi dei
prossimi cinque anni, nella prosecuzione del programma stabilito a
Tampere nel 1999[17].
Alcuni lamentano che la Commissione e il Consiglio, dal 2001, tendono
a privilegiare la lotta all’immigrazione illegale, con un sostanziale
rallentamento del processo di armonizzazione in materia di asilo e
immigrazione, tradendo in parte lo spirito e la lettera delle
conclusioni del Consiglio di Tampere. Sono preoccupati dalla pratica
della detenzione dei richiedenti asilo in molti Paesi europei, senza
la garanzia di condizioni dignitose, ed evidenziano che altri Paesi,
sebbene non ricorrano alla detenzione, offrono condizioni di vita ai
richiedenti asilo al di sotto degli standard minimi sanciti dalle
direttive[18].
Il diritto di asilo in Italia
In Italia, fino al 1990, quando entrò in vigore la legge Martelli
(L.n.39/1990), vigeva la cosiddetta “limitazione geografica”, con la
conseguenza che esistevano due categorie di rifugiati: i rifugiati
riconosciuti, che godevano del diritto al soggiorno, al lavoro,
all’assistenza (come i cittadini italiani), ricevevano un documento di
viaggio, e potevano scegliere se emigrare o rimanere nel Paese; i
rifugiati non riconosciuti, sotto Mandato dell’UNHCR, anch’essi
assistiti in campi come i rifugiati riconosciuti, ma senza il diritto
di lavorare, ottenevano un titolo di viaggio per stranieri per poter
emigrare in un altro Paese. In realtà, fino alla fine degli anni ’80,
l’Italia è stata prevalentemente un paese di transito e non un Paese
di asilo permanente.
Con l’emanazione della Legge Martelli, l’Italia ha ritirato la
“limitazione geografica” e molti rifugiati sotto Mandato hanno potuto
convertire il loro status in quello di rifugiato sotto la Convenzione
di Ginevra, acquisendo in tal modo la piena protezione del Governo
italiano. Negli anni Novanta, l’Europa ha visto un significativo
incremento di richiedenti asilo, che ha interessato anche l’Italia,
pur in misura molto contenuta rispetto agli altri Paesi europei.
Oggi, la materia dell’asilo è tuttora regolamentata dalla Legge
Martelli - che ha introdotto norme procedurali senza entrare nei
dettagli del meccanismo e che non regolamenta esplicitamente i diritti
dei rifugiati in seguito al riconoscimento dello status - e da un
decreto sulla procedura[19].
In effetti, questa legge disciplina la materia degli immigrati e dei
richiedenti asilo, situazioni in realtà diverse, e dedica solo il
primo articolo al tema dei rifugiati, in attesa di una legge organica
sul diritto di asilo che regolamenti meglio la procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato, l’assistenza ai richiedenti
asilo e agli stessi rifugiati, e che definisca la figura del
rifugiato. La Legge Martelli fa riferimento alla definizione di
rifugiato adottata dalla Convenzione di Ginevra, che non corrisponde
al concetto costituzionale di rifugiato. In effetti, la Costituzione
italiana del 1948 prevede espressamente il diritto di asilo. L’art.10
comma 3 della Costituzione sancisce che “lo straniero al quale sia
impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Il
riferimento alle condizioni stabilite dalla legge è comprensivo delle
norme della Convenzione di Ginevra del '51, di cui l'Italia è
firmataria, e in generale dell'adesione alle norme e alle convenzioni
internazionali[20],
ma essa è più ampia. Per godere della tutela della Convenzione di
Ginevra, lo straniero deve temere a ragione di essere perseguitato nel
suo Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, e deve a) trovarsi fuori del proprio paese di origine o di
residenza se privo di cittadinanza; b) non potere o non voler
avvalersi della protezione delle autorità del suo Paese; c) avere
ragionevole timore di persecuzione, insorta prima o dopo la partenza
per i suddetti motivi. Secondo la Costituzione italiana, invece, lo
straniero deve vedersi impedire nel suo Paese l’esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione. Il concetto
costituzionale di asilo politico è più ampio, e non richiede il
requisito della persecuzione in concreto.
Il dettato costituzionale, che implica l’adozione di una legge
sull’asilo, non è mai stato attuato e, benché nel corso degli anni
siano stati presentati diversi disegni di legge in Parlamento, una
legge organica che regolamenti la materia deve ancora essere
approvata. Nel frattempo, la giurisprudenza, in un primo tempo
contraria, ha poi riconosciuto la natura direttamente precettiva e
perciò direttamente applicabile dell’art. 10 comma 3 della
Costituzione. Nel 1997 la Corte di Cassazione[21],
ha riconosciuto che la Costituzione attribuisce direttamente un vero
diritto soggettivo all’ottenimento dell’asilo allo straniero che si
trovi nella situazione descritta, anche senza una legge che ne
specifichi condizioni di esercizio e modalità di godimento. Però, in
mancanza di una legge di attuazione del dettato costituzionale, viene
garantito soltanto l’ingresso nello Stato e null’altro.
Nel 1998 la Legge Turco-Napolitano[22]
modificò la disciplina dell’immigrazione, ma una legge sull’asilo non
fu mai adottata. La Legge Bossi-Fini[23],
regolamenta la materia dell’asilo con due soli articoli[24],
nell’attesa di una più organica legislazione in materia, prestando
sopratutto attenzione agli abusi e agli usi strumentali del diritti di
asilo. Essa introduce alcune modifiche restrittive dell’art.1 della
legge Martelli, in particolare: il trattenimento forzato di tutti i
richiedenti asilo in appositi centri fino alla conclusione del
procedimento; il ricorso avverso il diniego della Commissione centrale
di concedere lo status di rifugiato non sospende l’esecuzione
dell’espulsione: il richiedente asilo dovrebbe presentare il ricorso
dopo avere lasciato il territorio nazionale, il che rende alquanto
difficile un effettivo esercizio del ricorso. Essa prevede anche
l’istituzione di Commissioni territoriali in sostituzione della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
che viene trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo
con compiti di formazione e aggiornamento dei componenti delle
Commissioni, di indirizzo e coordinamento, di raccolta di dati
statistici, e con poteri decisionali in tema di revoche e cessazione
degli status concessi. I due articoli verranno applicati con
l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione “relativo alle
procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”[25]
nel 2005.
Dovrebbero entrare in funzione, probabilmente prima dell’estate 2005,
le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dello Status di
Rifugiato. Non è invece chiaro quando verranno avviati i Centri di
Identificazione previsti dalla legge, e dove verranno realizzati.
Alcune organizzazioni temono che verranno utilizzati spazi interni ai
centri di permanenza temporanea. Rimane immediatamente esecutivo il
diniego dello status di rifugiato: è così negato l’effetto sospensivo
della decisione e della conseguente espulsione durante il ricorso
avverso la decisione, precludendo una reale possibilità di ricorso
allorché, nell’Unione europea, la percentuale di rifugiati che ottiene
il riconoscimento dello status di rifugiato in seconda istanza oscilla
tra il 30 % e il 60 %.
Nel luglio 2004 sembrava che la tanto attesa legge sull’asilo politico
fosse vicina all’approvazione. Si sperava che sarebbe finalmente stato
attuato il diritto di asilo costituzionale. Un disegno di legge “bipartisan”,
di iniziativa di un parlamentare della maggioranza e con relatore un
parlamentare dell’opposizione, veniva sottoposto all’esame
dell’Assemblea parlamentare il 12 luglio. Il testo unificava sei testi
di diversi gruppi parlamentari[26].
Alcuni elementi della proposta di legge approvata in Commissione
venivano accolti con favore da molte organizzazioni, in particolare:
la definizione di persona avente diritto di asilo; il decentramento
della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato; le
norme sul ricongiungimento famigliare; il diritto al lavoro per il
richiedente asilo, anche se solo dopo un termine di sei mesi.
Destavano invece perplessità alcuni elementi riguardanti le garanzie
procedurali. In particolare: che i richiedenti asilo privi di
passaporto, visto o di altri requisiti per l’ingresso regolare –
situazione nella quale versa la stragrande maggioranza dei rifugiati,
per ovvi motivi pur presentando spontaneamente la richiesta di asilo
alle autorità competenti, vengano trattenuti in centri speciali e
sottoposti ad una procedura semplificata con un minor livello di
garanzie procedurali rispetto alla procedura ordinaria; l’immediato
allontanamento dello straniero dal territorio nazionale senza che il
ricorso avverso il diniego di concessione dello status di rifugiato
innanzi l’autorità giudiziaria competente abbia effetto sospensivo
dell’espulsione (la decisione dovrebbe ad ogni modo arrivare in
termini brevi), con potenziali gravi rischi per l’incolumità e la vita
della persona. Esse auspicavano che, per le misure di assistenza ed
accoglienza, il testo recepisse adeguatamente la Direttiva dell’Unione
europea sulle condizioni minime di accoglienza[27].
Purtroppo, sono sorte nuove difficoltà e il disegno di legge si è
fermato. Nel mese di dicembre 2004 il relatore della legge in
discussione alla Camera si è dimesso dall'incarico, dopo gli
emendamenti presentati da alcune forze politiche che stravolgevano il
testo unico condordato da maggioranza e opposizione. Oggetto di
contesa sono stati in particolare le modifiche volte a tutelare la
libertà del richiedente asilo, ed a sospendere l’espulsione dei
richiedenti asilo in attesa di ricorso[28].
Ormai sarà sicuramente difficile che questa legislatura riesca a
varare una legge organica sul diritto di asilo.
La condizione dei richiedenti asilo in Italia
Molti richiedenti asilo arrivano in Italia via mare, sulle coste
meridionali, dopo un lungo viaggio che comporta anche varie soste in
paesi di confine, per lavorare, al fine di procurarsi il denaro
necessario per la traversata e prima di avere l’opportunità di
partire. In questi paesi il rifugiato subisce solitamente soprusi, si
trova ai margini della società, senza nessun status legale, lavorando
nell’attesa di partire per l’Europa, l’ultima tratta, ma anche la più
difficile del viaggio. Spesso sono diretti non in Italia, ma verso un
altro Paese dell’Unione europea, dove hanno familiari o connazionali
radicati da più tempo sul territorio. Molti di loro passano le loro
prime notti all’aperto, in stazioni, in strada o in qualche parco.
Altri sono trattenuti nei centri di accoglienza, in attesa
dell’espletamento della procedura, la cui denominazione è variabile,
ma in molti casi si tratta di veri Centri di Permanenza Temporanea o,
ad ogni modo, di centri “chiusi” controllati dalle forze dell’ordine.
Qualcuno viene aiutato da connazionali o conoscenti, o trova riparo
nei centri di accoglienza del privato sociale.
Manca, come già detto, una normativa ad hoc che regolamenti tutti gli
aspetti del percorso del richiedente asilo, comprese le difficoltà di
soddisfare i bisogni primari all’arrivo e di chiedere protezione con
la presentazione della domanda di asilo. Finora, il richiedente asilo
poteva chiedere che gli venisse concesso un contributo di 17 Euro
(34.000 Lire) giornalieri per una durata di 45 giorni, allorché il
permesso di soggiorno viene in genere rilasciato dopo circa cinque
mesi, e la fase di richiedente asilo (che precede la decisione della
Commissione per il diritto di asilo sull’accoglimento o il rigetto
della domanda di asilo) può durare anche un anno e mezzo, senza che il
richiedente asilo abbia il diritto di lavorare. Una delle proposte
importanti del disegno di legge in discussione in Parlamento è proprio
il diritto di lavorare per i richiedenti asilo che siano ancora in
attesa della decisione sul loro status dopo sei mesi.
Le condizioni di accoglienza e assistenza sono piuttosto carenti e
spesso spingono il richiedente asilo sulla strada del lavoro in nero,
senza il quale o, a volte, anche nonostante il quale, egli entra in un
circuito di povertà ed emarginazione sociale, diventando senza fissa
dimora, ospite di mense e dormitori, lavavetri, raccoglitore di
pomodori[29].
Per fare fronte a questa situazione è nato il Piano Nazionale Asilo (PNA)[30],
un programma di rete territoriale di accoglienza in più di 150 comuni
su tutto il territorio nazionale, che ha fornito ai richiedenti asilo
vitto ed alloggio, informazione, assistenza sulla procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato, e la realizzazione di
attività di accompagnamento sociale. La legge Bossi - Fini ha recepito
tale esperienza con l’istituzione del Sistema di protezione per i
richiedenti asilo e rifugiati, ed ha istituito il Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo.
Nel 2001 è nato il progetto INTEG.RA (Integrazione richiedenti Asilo),
che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EQUAL,
finanziata dal Fondo Sociale Europeo ed è gestita in Italia dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali[31],
e che prevede progetti locali di accompagnamento all’autonomia
lavorativa, abitativa e sociale di richiedenti asilo e rifugiati in
otto comuni. Esso ha come obbiettivo principale l’integrazione
socio-lavorativa e socio-abitativa dei richiedenti asilo e rifugiati,
e vuole dare una risposta ai loro problemi principali con l’impegno
dei Comuni a fare nascere un sistema di accompagnamento e
l’individuazione di un percorso all’autonomia.
Benché esista, come abbiamo visto, un regime di assistenza in denaro
con un contributo per 45 giorni ed un sistema di accoglienza
attraverso piccoli e medi Centri sul territorio, molti richiedenti
asilo versano in gravi difficoltà, perché il numero di posti
disponibili è di gran lunga inferiore ai posti necessari[32],
e molti di loro non trovano posto nei Centri di accoglienza, o trovano
posto per un periodo limitato. Questa situazione ha anche comportato a
volte l’impossibilità per le Questure di notificare la convocazione
per il colloquio con la Commissione centrale. Il richiedente asilo che
non aveva ricevuto la convocazione non si presentava per il colloquio,
e la domanda veniva respinta.
Conclusione
La Santa Sede, nel documento “I rifugiati: una sfida alla
solidarietà”[33],
indica la via per una soluzione e scelte pratiche per la comunità
internazionale e per la Chiesa locale. Il dramma dei rifugiati,
riguarda non solo persone oggetto di persecuzioni e tutelate dalla
Convenzione di Ginevra, ma anche molte altre persone i cui diritti
umani non sono adeguatamente tutelati, come le vittime di conflitti
armati, di politiche economiche sbagliate o di disastri naturali, che
vanno considerate rifugiati de facto, perché la loro migrazione
è involontaria; anche i profughi che non escono dai confini nazionali,
per motivi umanitari, andrebbero equiparati ai rifugiati riconosciuti
dalla Convenzione di Ginevra. Benché sia sempre esistito nel corso
della storia, il dramma dell’esilio forzato continua a crescere nel
mondo. Il problema andrebbe affrontato partendo dalle cause
dell’esilio; il primo punto di riferimento deve essere la persona
umana. Alcuni paesi dimostrano una tendenza a ridurre gli ingressi e a
scoraggiare le richieste di asilo; il diritto di asilo, proclamato
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dovrebbe invece
essere riconosciuto ovunque e non ostacolato. Il rifugiato è un
soggetto di diritti e doveri, che ogni paese ha la responsabilità di
rispettare e di fare rispettare come quelli dei suoi cittadini; la sua
protezione non è una concessione: la persona in pericolo ha diritto
alla protezione. La volontà di aiutare i rifugiati a volte si scontra
con la paura di un loro numero eccessivo e del confronto con altre
culture, invece di vedere in loro uno stimolo a camminare insieme in
un processo di formazione di un popolo che celebra la sua unità nella
diversità. La mancata risposta al problema dei rifugiati dimostra la
noncuranza di diritti individuali e sociali, definiti una conquista
del nostro tempo. La Chiesa locale deve offrire assistenza e
accoglienza ai rifugiati, assistenza che offre prospettive e nuove
possibilità anche all’azione ecumenica; la solidarietà della comunità
che accoglie il rifugiato dà speranza nella possibilità di vivere
nella fraternità e nella pace, e il progresso nella capacità di
convivenza degli uomini è legato ad una crescente mentalità
dell’accoglienza.
Molta strada deve ancora essere fatta. Sarebbe importante che a
livello sia internazionale che degli Stati nazionali non fossero mai
dimenticati i diritti fondamentali di ogni essere umano, e mai persa
di vista la centralità della persona umana. E’ auspicabile che nel
dibattito internazionale venga accolta una definizione di rifugiato
più appropriata alle emergenze e alle problematiche dei nostri giorni,
ben diverse di quelle che i redattori della Convenzione del 1951
potevano avere in mente. Per quanto attiene alla legislazione
nazionale è da sperare che il grande passo in avanti compiuto con il
disegno di legge sull’asilo politico in discussione in Parlamento
possa concludersi con il varo di una buona legge sull’asilo politico,
tanto attesa, e non con un nuovo nulla di fatto.
Note
[1]
Cfr. Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes,
Roma, 2004.
[2]
I rifugiati: una sfida alla solidarietà. Documento del Pontificio
consiglio “Cor unum” e del Pontificio consiglio della pastorale
per i migranti e gli itinerant”, 2 ottobre 1992.
[3]
Per un ulteriore approfondimento, Danièle Joly, I parametri del
nuovo regime di asilo in Europa, La Critica Sociologica, n.
143-144, autunno-inverno 2002.
[4]
La tutela dei rifugiati avviene molto spesso grazie all'UNHCR
(Alto Commissariato ONU per i rifugiati) che opera dal 1950 e ha
come principali obiettivi la protezione dei rifugiati e la ricerca
di soluzioni ai loro problemi. A fronte di grandi movimenti di
persone che necessitavano di protezione e assistenza materiale, le
Nazioni Unite, con la risoluzione n. 428 dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite (14 dicembre 1950) hanno istituito l’UNHCR,
che iniziò subito con la promozione della Convenzione di Ginevra
firmata il 28 luglio 1951. Oggi l’UNHCR è presente in circa 120
paesi e si occupa di molte categorie di persone, che necessitano
anche di protezione diversa dei rifugiati, come gli apolidi, i
casi di nazionalità contesa, gli sfollati che vivono in zone senza
nessuna autorità competente per la loro protezione. Per ulteriori
approfondimenti, vedi, I rifugiati nel mondo, cinquant’anni di
azione umanitaria, UNHCR, 2000.
[5]
L’OUA, nata nel 1963, è stata recentemente sostituita dall’UA
(l’Unione Africana), lanciata dopo quattro Summit tenutisi dal
1999 al 2002.
[6]
La Convenzione OUA del 1969 è entrata in vigore il 20 giugno 1974.
Il 31 dicembre 1999, era stata ratificata da 45 dei 53 Stati del
continente africano. La definizione più ampia di rifugiato si
riferisce a quanti fuggono da con -flitto generalizzato,
occupazione straniera e grave turbamento di ordine pubblico, è
stata pensata in relazione ai grandi movimenti di massa, e non
richiede normalmente una procedura individuale per determinare lo
status di rifugiato ma viene applicata all’intero gruppo quando
esistono le circostanze obiettive previste dall’art.1.
[7]
Nel 1984, in relazione alla crisi dei rifugiati in atto in America
Centrale, un gruppo di rappresentanti dei governi, di professori
universitari e giuristi si riunì a Cartagena, in Colombia, per
elaborare quel che divenne la Dichiarazione di Cartagena sui
rifugiati. Essa estende la definizione di rifugiato, facendovi
rientrare coloro che “fuggono per la minaccia…da violenze
generalizzate, aggressione straniera, conflitto interno, massiccie
violazione dei diritti umani, altre gravi turbative dell’ordine
pubblico”. La Dichiarazione non è giuridicamente vincolante.
[8]
Vedi anche Dossier Statistico immigrazione Caritas/Migrantes,
Roma, 2003 e 2004 e Umberto Melotti, La comunitarizzazione
delle politiche di immigrazione a dieci anni da Maastricht
(1993-2003), in Affari Sociali Internazionali, n.2, 2003.
[9]
CECA, 1951, CEE e CEEA, 1957.
[10]
Con un protocollo allegato al Trattato, il cosiddetto acquis
di Schengen venne inserito nel Trattato. Il protocollo
non fu sottoscritto da Regno Unito e Irlanda, e la Danimarca, pur
aderendovi, si riservò la possibilità di scegliere, nel quadro
dell’Ue, se applicare o meno le nuove decisioni prese in base all’acquis
di Schengen.
[14]
Cfr. Enrico Brivio, Intesa nella Ue sul diritto di asilo,
Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2004.
[15]
Vedi anche Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes,
Roma, 2004
[16]
UNHCR – Inserto Rifugiati, Dossier Immigrazione Caritas 2004, p.
493 ss.
[17]
Cfr. Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, 4/5 novembre
2004 e Enrico Brivio, Su asilo e immigrazione regole Ue entro
il 2010, Il Sole 24 Ore, 6 novembre 2004.
[18]
Francesco De Luccia s.j., Berardino Guarino, Chiara Peri, Asilo
politico: un diritto a rischio, Aggiornamenti Sociali, Milano,
settembre-ottobre 2004.
[20]
Temistocle Martinez, Diritto Costituzionale, Giuffré
editore, 1990, p. 698.
[21]
Cass. Sezioni Unite Civili, Sent. N. 4674, 26 maggio 1997.
[22]
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
[23]
Legge n. 189 del 30 luglio 2002 “Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo”.
[24]
Si tratta degli artt. 31 e 32.
[25]
D.P.R.16 settembre 2004, n. 303, G.U. n. 299 del 23.12.2004, in
vigore dai 6.01.2005.
Il varo del Regolamento è stato travagliato: in particolare, il
Consiglio di Stato, in due Adunanze, 26 gennaio e 19 aprile 2004,
ha mosso una serie di rilievi alla bozza predisposta dal Consiglio
dei Ministri.
[26]
Vedi anche Luca Liverani, Rifugiati, la legge finalmente in
arrivo, Avvenire, 19 giugno 2004.
[27]
http://www.centroastalli.it/dl/App_leg_asilo.pdf
[28]
Cfr. Giovanna Casadio, Diritto d’asilo, legge affondata per la
linea dura di Lega e An, La Repubblica, 5 dicembre 2004.
[29]
Vedi anche Associazione Centro Astalli, Storie di diritti
negati, Quaderni/3, Roma, settembre 2003.
[30]
Il PNA vede la partecipazione del Ministero dell’Interno, dell’UNHCR
e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ed è
finanziato con i fondi dell’otto per mille e con il Fondo Europeo
per i Rifugiati.
[31]
Il progetto INTEG.RA nasce da un partenariato di sviluppo composto
da tre soggetti proponenti, ANCI, UNHCR e CENSIS, da otto comuni
italiani, 25 soggetti del mondo del lavoro, della ricerca e del
terzo settore, e da referenti di quattro analoghi progetti europei
in Germania, Francia, Regno Unito.
[32]
A confronto di 11.319 domande si asilo presentate in Italia nel
2003, il PNA disponeva di 1.300 posti, i centri di Roma, Milano e
altre città fuori dal sistema del PNA
di un migliaio di posti, le parrocchie, centri della Caritas e
altre associazioni locali di un altro migliaio, cfr. Cristopher
Hein, Richiedenti asilo in Italia tra accoglienza e abbandono, CIR
NOTIZIE, mensile del Consiglio Italiano per i Rifugiati, anno XIII,
n. 2, Roma, 2004.
[33]
“I rifugiati: una sfida alla solidarietà”, documento del
Pontificio consiglio “Cor unum” e del Pontificio consiglio della
pastorale per i migranti e gli itineranti, 2.10.1992
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