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La destinazione universale dei beni
Tommaso d’Aquino
(1225-1274)
SEMBRA che
non sia lecito rubare per necessità:
1. Una penitenza si può imporre soltanto per un peccato. Ora nelle
Decretali si legge: “ Se uno,costretto dalla fame o dalla nudità, avrà
rubato cibi, vesti o animali, faccia penitenza per te settimane”.
Dunque non è lecito rubare per necessità.
2. Scrive il Filosofo, che “ci son cose le quali nel nome stesso
implicano malizia”, e tra queste nomina il furto. Ma ciò che è male in
se stesso non può diventare buono per il fine onesto. Perciò nessuno
può rubale lecitamente per soddisfare alla propria necessità.
3. Un uomo è tenuto ad amare il prossimo come se stesso. Ora, siccome,
a detta di S. Agostino, non è lecito rubare per soccorrere il prossimo
con l’elemosina; neppure è lecito rubare per far fronte alla propria
necessità.
IN CONTRARIO: In caso di necessità tutto è comune. Dunque non è
peccato se uno prende la roba altrui, resa comune per lui dalla
necessità.
RISPONDO: Le disposizioni dei diritto umano non possono mai derogare
al diritto naturale, o alla legge di Dio. Ora, secondo l’ordine
naturale, determinato dalla provvidenza divina, gli esseri inferiori
sono ordinati per sovvenire alle necessità degli uomini. Perciò la
spartizione e il possesso delle cose, che deriva dal diritto umano,
non può togliere l’obbligo di provvedere con esse alle necessità
dell’uomo. Quindi le cose che uno ha d’avanzo per diritto naturale
devon servire al sostentamento dei poveri. Ecco perché S. Ambrogio, in
un testo riferito al Decreto, afferma:”Il pane che tu hai messo da
parte è degli affamati; le vesti che hai riposto sono dei nudi; il
denaro che nascondi sotto terra é il riscatto dei miserabili”.
Però siccome sono molte le persone in necessità, e non è possibile
soccorrere tutti con una medesima sostanza, è lasciato all’arbitrio di
ognuno l’amministrazione dei propri beni, per soccorrere con essi chi
è in necessità.
Tuttavia, se la necessità è così urgente ed evidente da esigere il
soccorso immediato con le cose che si hanno a portata di mano, come
quando una persona versa in tale pericolo, da non poter essere
soccorsa diversamente; allora uno può soddisfare il suo bisogno con la
manomissione, sia aperta che occulta, della roba altrui. E l’atto per
questo non ha natura di furto o rapina.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTA’:
1. Quella legge parla dei casi in cui non esiste una necessità
urgente.
2. Servirsi della roba altrui presa di nascosto in caso di estrema
necessità, a rigor di termini, non è un furto. Poiché codesta
necessità rende nostro quello che prendiamo per sostentare la nostra
vita.
3. In caso di tale necessità uno può anche prendere la roba altrui,
per soccorrere il prossimo nell’indigenza
dalla
Somma Teologica, II-II, q. 6: Il furto e la rapina, art. 6: Se sia
lecito rubare per necessità.
Traduzione italiana: Ed.
Salani 1956 / EDS Edizioni Studio Dominicano Bologna
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