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Dei delitti e delle pene
C. Beccaria
1764
 

Mi restano ancora due questioni da esaminare; l’una se gli asili sieno giusti; e se il patto di rendersi fra le nazioni reciprocamente i rei, sia utile o no. Dentro ai confini di un paese non deve esservi alcun luogo indipendente dalle leggi. La forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l’ombra segue il suo corpo. L’impunità e l’asilo non differiscono che di più e meno; e come l’impressione della pena consiste più nella sicurezza d’incontrarla, che nella forza di essa, gli asili invitano più ai delitti, di quello che le pene non ne allontanano. Moltiplicare gli asili è il formare tante piccole sovranità; perché dove non sono leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della società. Tutte le istorie fanno vedere che dagli asili sortirono grandi rivoluzioni negli Stati e nelle opinioni degli uomini.

Alcuni hanno sostenuto che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un azione contraria alle leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero, senza contraddizione, essere subordinate a due sovrani e a due codici, sovente contradditori. Alcuni credono parimente che un azione crudele, fatta, per esempio, a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi per l’astratta ragione che chi offende l’umanità merita di avere tutta l’umanità inimica e l’esecrazione universale, quasi che i giudici vindici fossero della sensibilità degli uomini, e non piuttosto dei patti che gli legano fra di loro.

Il luogo della pena è il luogo del delitto, perché ivi solamente, e non altrove, gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l’offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti in una società di cui non era membro, può esser temuto, e però dalla forza superiore della società, esiliato ed escluso, ma non punito colle formalità delle leggi, vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.

 

Ma, se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fra le nazioni, io non ardirei decidere questa Questione, finché le leggi più conformi ai bisogni dell’umanità, le pene più dolci, ed estinta la dipendenza dall’arbitrio e dalla opinione, non rendano sicura l’innocenza oppressa e la detestata virtù: finché la tirannia non venga del tutto, dalla ragione universale che sempre più unisce gli interessi del trono e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure dell’Asia: quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.
 


Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene”, Giuffrè Editore, Milano, 1973.

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