|
Fattori di
convergenza nella attuale legislazione italiana tra
Responsabilità sociale dell’impresa e Pensiero
sociale cattolico: gli aspetti giuslavoristici del
decreto legislativo sull’impresa sociale
Vincenzo
Putrignano
Il
presente contributo riproduce, con alcune
modifiche, il testo della comunicazione al
Sesto convegno internazionale su pensiero
sociale cristiano e formazione manageriale
“The Good Company. Catholic Social Thought
and Corporate Social Responsibility in
dialogue”, organizzato dalla Pontificia
Università San Tommaso (Angelicum), Roma, 5
- 7 ottobre 2006.
In estrema sintesi, il cuore della
responsabilità sociale dell’impresa (di
seguito: RSI) sta nella volontà di tenere
conto, nei comportamenti aziendali, di
interessi non direttamente riconducibili, se
non in via indiretta, a quelli
dell’imprenditore, attraverso il
coinvolgimento dei soggetti in qualche modo
toccati dalle scelte aziendali[1].
Il rapporto fra essa e diritto del lavoro è
attualmente un rapporto di tendenziale
“reciproca estraneità”: in realtà,
bisogna riconoscere che, al di là delle
diverse tecniche utilizzate, c’è una
profonda affinità fra finalità[2]. Tuttavia, mentre la prima si orienta verso
fattori sia “esogeni” che “endogeni”
all’impresa, il diritto del lavoro tende –
normalmente – alla protezione di fattori “endogeni”,
limitandosi ai rapporti che si esplicano
all’interno di essa[3].
Uno dei punti di evidente contatto sta
soprattutto nella gestione delle risorse
umane, con comprotamenti imprenditoriali
che mirino a fidelizzare il lavoratore
contribuendo alla sua valorizzazione[4].
Nel panorama europeo, le maggiori
sollecitazioni di tipo normativo e
latamente politico in tal senso sono
provenute proprio dall’Unione europea[5],
secondo una strategia che si muove, per così
dire, secondo due direttrici: una più
propriamente rivolta verso l’esterno, che
riguarda quelle strategie aziendali nei cui
processi decisionali rientrano, ad esempio,
valutazioni relative all’impatto ambientale
dell’attività di impresa, agli accordi
commerciali, alla scelta dei fornitori e
alle politiche in favore dei consumatori.
V’è poi una seconda direttrice, per così
dire “endogena” alle aziende, che riguarda
piuttosto modalità organizzative
dell’impresa. Ed infatti sul versante
“interno” si è soliti citare la questione
della RSI riferendosi alla teoria c.d. degli
stakeholders, o dei
multistakeholders, alla formazione[6]
in particolare continua, alla partecipazione
dei lavoratori e dei destinatari delle
attività[7],
alla igiene e sicurezza della salute dei
lavoratori[8]
(anche in riferimento a emergenti fenomeni
di vessazione sul luogo di lavoro), alle
forme di retribuzione collegata alla
produttività del lavoro e ai successi
aziendali, a pratiche non discriminatorie
di assunzione e di gestione della
manodopera[9].
Il limite attuale del dibattito sulla RSI è
quello, a mio avviso, di non riuscire spesso
a tradurre adeguatamente in termini
economici e giuridici istanze (pur
apprezzabilissime) che appartengono a
contesti diversi[10],
e che possono accedere ad un rango
giuridicamente rilevante solo in conseguenza
di comportamenti volontari[11]
o tutt’al più in forma di documenti che
impegnano “politicamente” gli attori[12].
Ed infatti, avuto riguardo anche del
pano-rama comparato, laddove si siano
diffuse pratiche socialmente responsabili,
queste sono state adottate con funzione più
che altro deterrente di casi di concorrenza
sleale, e quasi sempre tramite l’adozione
volontaria di codici di
autoregolamentazione[13]
in specifici settori di imprese[14].
E, forse, ai veementi dibattiti sul tema del
dumping sociale causato dallo
sfruttamento della manodopera (fenomeno
evidentemente riprovevole) non sembrerebbero
essere del tutto estranee considerazioni
motivate da logiche protezionistiche del
mercato[15].
Il tema della responsabilità
dell’imprenditore, pur trascurato dai
principali filoni di pensiero teorico e
politico[16],
non è mai stato estraneo all’interesse del
pensiero sociale cattolico: in particolare,
un punto di particolare portata teorica è la
valorizzazione che da sempre è stata fatta
della dimensione soggettiva del lavoro (come
espressione della persona), che deve
prevalere su quella oggettiva (lavoro come
complesso di attività)[17].
La fede detta una modalità nuova di
comportarsi, in considerazione del fatto che
invita a tener conto di aspetti (della
produzione, delle strategie commerciali,
della organizzazione del lavoro, etc.)
altrimenti solitamente negletti. Da una
lettura anche sommaria del Compendio
della dottrina sociale della Chiesa,
facilmente si desume il privilegio dato
all’uomo che lavora piuttosto che al lavoro
inteso come complesso di attività, il che
esclude interpretazioni meccanicistiche o
funzionalistiche del lavoro. E la ragione
ideale e giuridica di questo sta nel fatto
che la giustizia naturale, su cui si
fonda la superiorità dell’uomo rispetto a
tutte le altre creature, è anteriore e
superiore alla libertà del contratto[18].
Il Compendio, tuttavia, non è un «manuale
di organizzazione o di politica aziendale»,
e del resto non può e non vuole essere
questa la sua finalità; quindi, pur
arrivando, a volte con notevole forza
premonitrice, a suggerire delle indicazioni
concrete[19],
si rivolge anzitutto alla responsabilità
personale di ciascuno che non può essere
sostituita da alcuna norma giuridica o
modello organizzativo.
In Italia, uno dei terreni più fertili per
l’emersione di comportamenti socialmente
responsabili è costituito dal c.d. terzo
settore, o non profit[20].
Alcuni cenni descrittivi su di esso
aiuteranno a comprendere meglio quale
impatto potrebbe avere la RSI e quale novità
può costituire la recente approvazione del
decreto legislativo n. 118 del 2005 recante
Disciplina dell’impresa sociale. In
Italia, il terzo settore assorbe una forza
lavoro consistente, non solo nella forma del
lavoro volontario non retribuito, nei limiti
(peraltro ristretti) in cui ciò è consentito,
ma anche nelle forme del lavoro subordinato
e autonomo. Esso impiegava, nel 1996,
secondo una ricerca condotta dalla John
Hopkins University, circa 418.000 unità di
lavoratori standard retribuite, cioè l’1,8
per cento del totale degli occupati in
Italia. Nell’8° Censimento dell’industria e
dei servizi (2001)[21],
i dati ISTAT confermano che ci sarebbero
488.523 addetti, cui si aggiungerebbero più
di centomila collaboratori coordinati e
continuativi. E nel 14° censimento generale
della popolazione si contano più in generale
5.774.565 individui impiegati nel campo dei
servizi sociali ed alle persone, settore che
ampliamente (ma non del tutto) coincide con
quelli nei quali agisce l’impresa sociale.
Questi dati sommari danno un’idea della
platea dei soggetti che potrebbero essere
interessati dal decreto recante disciplina
dell’impresa sociale. Com’è composta questa
quota di lavoratori? Senza indagare nel
dettaglio, le indagini condotte segnalano
che nel campo del terzo settore i lavoratori
sono giovani, con titoli di studio elevati,
ottimi livelli di formazione, forti
motivazioni personali. Di contro, bassi sono
i livelli retributivi, il tasso di
sindacalizzazione e le opportunità di
crescita professionale; elevato il ricorso
a forme contrattuali meno protette del
lavoro subordinato; ed infatti il tasso di
mobilità dei lavoratori verso altri settori
lavorativi è alto. In sintesi, il lavoro nel
terzo settore, cui volentieri soprattutto i
giovani accedono per motivazioni personali
forti, è spesso sentito come un “trampolino
di lancio” dal quale poi trovare occasioni
di lavoro più remunerative.
In relazione al profilo delle risorse umane,
la qualità complessiva del lavoro nel terzo
settore appare di livello particolarmente
basso, sia quanto ai profili retributivi che
a quelli relativi alle relazioni industriali.
Il basso livello di protezione del lavoro è
dovuto – tra l’altro – anche al fatto che è
mancato in Italia un tipo sociale che
consentisse di gestire in forma
imprenditoriale le attività tradizionalmente
ricollegate al terzo settore (salvo – forse
– attraverso la forma della cooperativa
sociale). I tipi attualmente esistenti sono
stati infatti concepiti all’interno della
rigida dicotomia fra enti del libro I del
codice civile (associazioni e fondazioni) e
del libro V (le società); a “presidio” della
separatezza delle due aree è posto l’art.
2249 c.c., che impone l’esercizio delle
attività imprenditoriali nelle sole forme
societarie di cui al capo III del titolo V
del libro V del codice civile. Questo ha
dato vita ad una serie di norme ad hoc
per consentire lo svolgimento (in via
marginale, o complementare, o rispettati i
vincoli di connessione con l’attività
principale dell’ente, etc.) di attività
commerciali da parte degli enti del terzo
settore, con evidenti problemi gestionali e
sanzionatori. E così, la mancata gestione
delle opere secondo forme imprenditoriali, o
nelle quali ci fosse un temperamento dei
criteri gestionali di un’impresa, ha
contribuito al nanismo delle organizzazioni
o alla frantumazione dei tipi sociali al
fine di gestire le diverse attività che pure
fanno capo ad un soggetto unitario.
All’interno di questo quadro molto
sommariamente descritto, il decreto
sull’impresa sociale come nasce ed a cosa
vuole (o può) rispondere? In effetti, il
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,
recante Disciplina dell'impresa sociale,
a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118,
riveste una importante funzione secondo due
direttive: da una parte, il nuovo tipo
sociale, per la sua solidità e poliformità,
potrebbe essere appetibile per tutte quelle
associazioni o fondazioni “di confine”,
ovverosia che di questi enti assumono solo
la forma, apparendo nei contenuti
esercitare attività di tipo più propriamente
commerciale. Per esse potrebbe essere
conveniente adottare il nuovo tipo sociale,
che appare più solido per produrre e
scambiare beni o servizi di utilità sociale.
In effetti, un dato rilevante è che con
troppa frequenza molti enti del terzo
settore soccombono ad accertamenti (soprattutto
di natura tributaria) volti a verificare il
rispetto delle norme che limitano
l’esercizio di attività di natura
commerciale.
Inoltre, il fatto che la regolamentazione
dell’impresa sociale contempli alcune norme
in parte mutuate dalle società (ad es.,
quelle in tema di bilancio) presenta degli
aspetti di garanzia in favore degli enti che
le adottano, e permetterebbe alle
associazioni di uscire dalla condizione di
nanismo cui attualmente in Italia sono
costrette.
L’analisi delle disposizioni del decreto
mostra che in esse sono previste – per la
prima volta in Italia – alcuni degli
elementi che in letteratura e nelle fonti
comunitarie valgono a qualificare un
comportamento socialmente responsabile;
altre norme di garanzia valgono a
qualificare l’impresa come sociale. Si
tratta di elementi che sono ritenuti
qualificanti anche nella dottrina sociale
della Chiesa, come il principio della
destinazione universale dei beni, il
diritto dei lavoratori ad una leale
collaborazione, la giusta retribuzione
come elemento anteriore e superiore alla
libertà del contratto, il dovere dello
Stato di favorire lo sviluppo delle
imprese, la tutela di forme di lavoro
atipico[22].
In realtà, le intenzioni dei promotori del
disegno di legge[23]
poi approvato con legge 13 giugno 2005, n.
118, recante Delega al Governo
concernente la disciplina dell'impresa
sociale, erano di respiro molto più
ampio e solo parzialmente sono state
recepite nel testo della delega e del
decreto delegato; restano pertanto aperte
alcune questioni[24],
cui si accennerà infra.
Anzitutto, la qualifica di impresa sociale
si acquisisce per adesione volontaria da
parte di un soggetto che rispetti i
requisiti del decreto, e salvo alcune norme
speciali per gli enti ecclesiastici[25]
e le cooperative sociali[26].
Quanto alla natura dei beni e servizi che
qualificano come sociale un’impresa,
rispetto alle elencazioni di materie già
note nell’ordinamento italiano, si segnala
un maggior rigore definitorio[27],
al fine di evitare che si ripetano le note
vicende che – ad esempio – hanno segnato le
ONLUS, ed una serie di norme (ad esempio,
quelle in materia di vicende relative alla
proprietà dell’impresa o di parte di essa)
posta a presidio della destinazione sociale
dell’intrapresa[28].
Per la prima volta nel panorama giuridico,
compaiono elementi da sempre annoverati fra
gli elementi della RSI, come il bilancio
sociale[29], il controllo dell’osservanza delle finalità
sociali da parte del collegio dei sindaci[30]
ed il coinvolgimento dei lavoratori e dei
destinatari delle attività dell’impresa[31].
Quanto al lavoro nell’impresa sociale, si
segnala anzitutto che ai lavoratori non può
essere corrisposto un trattamento
economico e normativo inferiore a quello
previsto dai contratti e accordi
collettivi applicabili[32].
In corso di redazione del decreto si era
cercato di inserire norme promozionali
relative ad alcune istituti di favore nei
confronti dei lavoratori svantaggiati: in
particolare, si trattava del salario di
ingresso, già previsto in alcuni contratti
collettivi della cooperazione sociale, e di
prevedere, sulla scorta di un dialogo
avviato da alcune parti sociali, dei livelli
retributivi ad hoc per i disabili
psichici gravi, difficilmente collocabili
anche nelle cooperative sociali. In entrambi
i casi si trattava di norme finalizzate a
incentivare la contrattazione collettiva,
anche a livello aziendale, ed a costruire
percorsi retributivi specifici “in
presenza di ragioni oggettive espressamente
indicate dai contratti collettivi medesimi e
(con uno scostamento che) deve essere
stabilito in proporzione alla ridotta
capacità di lavoro rispetto alle mansioni
esercitate”. Sul punto l’avversione dei
sindacati e delle parti sociali è stata
molto forte; si adducevano come ragione sia
il pericolo di comportamenti fraudolenti a
livello locale sia la inopportunità di
autorizzare la contrattazione collettiva ad
una attività cui sarebbe già abilitata. In
realtà, le obiezioni non coglievano nel
segno, visto che si trattava di norme
promozionali e sufficientemente
garantistiche, che avevano come scopo
indiretto quello di favorire la sviluppo di
relazioni industriali anche a livello locale
(attualmente pressoché inesistenti). In
effetti, le obiezioni sembrano essere state
motivate dalla volontà di mantenere a
livello centrale le relazioni industriali.
Dal combinato disposto degli articoli 12 e
14, comma 3, del decreto si evince, in
aderenza ad un criterio direttivo della
legge delega, il diritto di coinvolgimento
dei lavoratori, inteso come “qualsiasi
meccanismo, ivi comprese l'informazione, la
consultazione o la partecipazione, mediante
il quale lavoratori e destinatari delle
attività possono esercitare un'influenza
sulle decisioni che devono essere adottate
nell'ambito dell’impresa, almeno in
relazione alle questioni che incidano
direttamente sulle condizioni di lavoro e
sulla qualità dei beni e dei servizi
prodotti o scambiati”.
Il legislatore delegato in questo caso si è
mosso secondo due direttive: anzitutto, la
legge delega, all’articolo 1, comma 1, lett.
b), n. 10, indica fra i principi e criteri
direttivi quello di prevedere “forme di
partecipazione nell'impresa anche per i
diversi prestatori d'opera e per i
destinatari delle attività”.
L’indicazione patisce di alcuni errori
concettuali, o quantomeno di un’assoluta
genericità. Delle due l’una: o il parlamento
ha usato il termine partecipazione in
senso tecnico, e questo avrebbe obbligato il
legislatore delegato a prevedere forme di
partecipazione per tutti i destinatari, o
piuttosto deve intendersi che il parlamento
abbia usato il termine erroneamente, o
meglio in senso atecnico e generico. Ed
infatti il governo, in sede di decreto, ha
preferito tradurre l’indicazione facendo
riferimento al più blando coinvolgimento,
recependo la nozione che di esso si dà in
alcune direttive comunitarie peraltro
recentemente trasposte nell’ordinamento
italiano[33].
Ferma restando la libertà di impresa, è
stato previsto uno zoccolo duro di
oggetti sui quali assicurare la
partecipazione, non tanto per circoscrivere
i diritti, ma per indicare un corretto uso
di questi istituti senza che scadano in un
astratto democraticismo. In secondo luogo,
il modo della partecipazione è stato
correttamente affidato o alla determinazione
unilaterale dell’imprenditore o alla
dialettica con le rappresentanze dei
lavoratori.
In questa sede bisogna tuttavia confermare i
forti dubbi altrove espressi[34]
in materia di partecipazione: soprattutto
ora, alla luce della direttiva 2002/14/CE
dell’11 marzo 2002, relativa alla
istituzione di un quadro generale
relativo all’informazione e alla
consultazione dei lavoratori[35],
che abbassa notevolmente la soglia di
applicabilità dei diritti di partecipazione,
senza adeguatamente valutare i costi che
questa operazione comporta[36].
In effetti, sembra che la normativa
comunitaria (e nazionale) fino ad ora
patisca il grave difetto di non prevedere
una contropartita alla parte datoriale a
compensazione della restrizione del proprio
potere direttivo; né prevede una limitazione
dei mezzi di azione diretta, in particolare
dei lavoratori[37],
che renda appetibile per l’imprenditore la
scelta di attivare le procedure di
coinvolgimento. Si segnala che, in
considerazione della capacità aggregante di
cui si presume essere dotata un’impresa
sociale, è stata prevista la possibilità di
ricorrere a lavoro volontario non retribuito,
nelle forme e con le garanzie di cui alla
legge n. 266 del 1991.
Un’ultima notazione che può essere utile ai
fini che interessano può essere condotta
sulla base dell’articolo 16, comma 1, che
prevede una struttura di coordinamento,
promossa presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, tra tutti i
soggetti del terzo settore. In particolare,
la presenza, oltre alle parti sociali, di
tutti gli attori istituzionali e delle
agenzie tecniche (leggi: Italia Lavoro)
e gli enti di ricerca (leggi: ISFOL)
di cui (il Ministero del lavoro)
normalmente si avvale o che siano soggetti
alla sua vigilanza, dovrebbe consentire
di colmare un vuoto esistente. In effetti,
in questi anni si è visto che, ad esempio
nel settore delle ONLUS, l’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale non è riuscita ad assumere un ruolo
di governance del sistema[38], che è cresciuto in maniera scomposta e privo
di riferimenti interpretativi. L’ente di
raccordo (dizione certamente non
cristallina, ma che si è preferita a quella
più adeguata di coordinamento per
evitare che la competenza fosse attratta
alla presidenza del consiglio) dovrebbe
avere, nell’intendimento dei redattori del
testo, il compito di creare una struttura di
dialogo e di governance del sistema
delle imprese sociali, cui farebbe da
pendant la funzione di controllo e
sanzionatoria di eventuali abusi.
Facendo alcune considerazioni de iure
condendo, uno degli aspetti
assolutamente negletti nel decreto – ma
forse sarebbe più corretto dire in sede di
legge delega – è stato quello delle
agevolazioni fiscali connesse all’esercizio
di un’impresa sociale. È noto che durante il
dibattito parlamentare, analogamente a
quanto previsto per analoghi tipi che
svolgono attività affini a quelle
dell’impresa sociale, si era tentato (a
volte con formulazioni tecniche estremamente
discutibili) di prevedere qualche (pur
blanda) forma di incentivo fiscale; ma ogni
tentativo in tal senso è stato frustrato dal
pesante diniego degli uffici del Ministero
dell’economia e delle finanze. Tuttavia,
anche in adesione ad una corretta lettura
del principio di sussidiarietà, intesa anche
come sussidiarietà fiscale[39],
non appare fuori luogo sostenere, ai sensi
dell’articolo 118 cost., quelle iniziative
che, perseguendo l’interesse generale,
possano costituire anche un risparmio di
spesa per lo Stato. Un intervento in tal
senso non solo sarebbe auspicabile, ma
sarebbe necessario anche per rimuovere
quelle disomogeneità di trattamento fiscale
che sono presenti all’interno del terzo
settore.
In conclusione, il punto che si
vorrebbe affidare alla riflessione sembra
quello prima cennato sulla difficoltà di
individuare dei precisi nessi giuridicamente
e economicamente rilevanti che possano
rendere meno evanescenti i contorni della
RSI e di conseguenza la appetibilità per gli
imprenditori di comportamenti socialmente
responsabili. A livello statale (e
comunitario), visto l’innegabile peso che in
questo campo assume il principio della
volontarietà, l’unica via percorribile ci
sembra essere solo quella della istituzione
di “organismi”, come quello previsto dal
decreto sull’impresa sociale, di promozione
e governance della RSI, che mirino
alla diffusione (anche culturale) del
fenomeno piuttosto che alla sua imposizione
per via normativa. Tuttavia, un’ipotesi che
(timidamente) si propone è quello di
coinvolgere non tutti i c.d. stakeholders
indistintamente nella definizione di
politiche aziendali espressione di
responsabilità sociale, ma procedere ad una
differenziazione e ad una selezione dei
diversi soggetti interessati. In
particolare, in un contesto come quello
europeo continentale, sembra che il
portatore di interessi maggiormente
qualificato possa essere rappresentato dal
sindacato, non tanto come portatore di
interessi diffusi[40],
ma di interessi collettivi, contrapposti ma
non opposti a quelli dell’impren-ditore.
Nella definizione di comportamenti “esogeni”,
rispetto ai quali il sindacato potrebbe
essere alieno tanto quanto l’imprenditore[41],
se si vuole salvare il “postulato” della
volontarietà, non si vede quale via
alternativa si possa individuare se non
attraverso i codici di autoregolamentazione,
per quanto si coglie che essi pongono
problemi di non semplice soluzione relativi
soprattutto alla loro vincolatività e
sanzionabilità. Ma il suo ruolo potrebbe
essere ampiamente recuperato per l’adozione
di comportamenti “endogeni”. In dottrina[42],
si esprimono considerazioni critiche nei
confronti della possibilità che la
contrattazione collettiva possa introdurre
in forma vincolante la RSI; in realtà,
sembra che proprio la contrattazione
collettiva, in quanto atto di autonomia –
sia pure, per l’appunto, collettiva – possa
essere uno strumento adeguato per l’adozione
contrattualmente vincolante di comportamenti
socialmente responsabili, nel rispetto
dell’autonomia e della volontarietà delle
parti. La soluzione presuppone ovviamente –
vista la possibile ambiguità di status
della contrattazione collettiva quale
fenomeno normativo o atto contrattuale – la
scelta di collocare il contratto collettivo
all’interno della categoria degli atti di
autonomia privata[43].
Determinate scelte (che pure, si ripete,
sono degnissime dal punto di vista morale)
hanno dei costi rilevanti per l’imprenditore
e non hanno una contropartita economicamente
o giuridicamente valutabile che le renda
appetibili; e la struttura corrispettiva del
contratto collettivo, nella logica del do
ut des, ben potrebbe essere il
collettore ed il luogo di composizione delle
diverse esigenze che fanno capo alle parti.
Infatti, si afferma spesso, e a ragione, che
ai costi sopportati dalle imprese che
adottano questi tipi di comportamenti
corrisponda un vantaggio competitivo
soprattutto in termini di fidelizzazione dei
lavoratori, di miglioramenti qualitativi in
termini di prestazioni dei dipendenti, di
relazioni industriali meno conflittuali: ma
i casi continuano ad essere isolati e spesso
legati ad alcune peculiarità (la dimensione
aziendale, il contesto in cui l’impresa
opera, i condizionamenti in positivo da
specificità nazionali o addirittura locali,
etc.) per poter far discendere conseguenze
logicamente necessitate di carattere
generale. Il contratto collettivo, in una
logica di sussidiarietà delle fonti[44],
potrebbe di volta in volta determinare e
calibrare i contenuti della RSI
rispetto alla singola categoria produttiva o
alla singola impresa.
NOTE:
[1] L. Sacconi,
Responsabilità sociale come governance
allargata dell’impresa:
un’interpretazione basata sulla teoria
del contratto sociale e della
reputazione, in Liuc Papers n. 143,
Serie Etica, Diritto ed Economia 11,
suppl. a febbr. 2004, disponibile alla
URL www.biblio.liuc.it/liucpap/pdf/143.pdf.
Secondo A. Tursi, La responsabilità
sociale delle imprese e il diritto del
lavoro, disponibile al sito
www.unicz.it/ lavoro/TURSI_RSI.htm,
il proprium della RSI avrebbe “il
duplice ruolo di strumento di job
creation e di fidelizzazione, e dunque
di contrasto alla flessibilità
tipologica e numerica, e di incentivo a
quella funzionale delle imprese”.
[2] R. del Punta,
Responsabilità sociale d’impresa e
diritto del lavoro, in AA.VV., Diritto
del lavoro. I nuovi problemi, Milano
2005, Tomo I, pag. 117 e 118.
[3] Per una lettura
più approfondita delle implicazioni e
dei nessi esistenti, si rinvia al numero
monografico dedicato a La responsabilità
sociale d’impresa, in Lav. dir., 2006, fasc. 1.
[4] G. Vittadini,
Capitale umano. La ricchezza
dell'Europa, Milano 2004.
[5] Vd., in proposito,
il Libro Verde della Commissione europea
Promuovere un quadro europeo per la
responsabilità sociale delle imprese,
del 18 luglio 2001, in particolare al §
1.8, e la Comunicazione della
Commissione relativa alla Responsabilità
sociale delle imprese: un contributo
delle imprese allo sviluppo sostenibile
COM (2002) 347 def. del 2 luglio 2002.
Sul piano nazionale, il Governo italiano
ha dato vita ad una ampia serie di
iniziative, conducendo studi e
monitoraggi sulle buone pratiche
esistenti, e ha contribuito alla
istituzione (con l. n. 311 del 2004)
della Fondazione per la diffusione della
RSI. Sul punto, cfr. il materiale, ed in
particolare in volume Progetto CSR-RC.
Il contributo italiano alla campagna di
diffusione della Csr in Europa,
disponibile alla URL
http://www.welfare.gov.it/csr.
[6] Che da taluni è
attratta nello stesso profilo causale
del rapporto; vd. L. Galantino, La
legge n. 196 del 1997 e gli aspetti
innovativi della formazione
professionale, in Dir. lav., 1998, I,
pag. 121.; IDEM (a cura di), Qualità e
rapporto di lavoro, Milano 1995; per P.
Olivelli, M. Tiraboschi (a cura di), Il
diritto del mercato del lavoro dopo la
riforma Biagi, Milano 2005 (in
particolare pag. e ss.).
[7] Sulle quali c’è
una copiosa produzione normativa
comunitaria, recentemente recepita in
Italia: cfr. P. Olivelli, Rappresentanza
collettiva dei lavoratori e diritti di
partecipazione alla gestione delle
imprese, in Giorn. dir. lav. rel. ind.,
2005, pag. 112, e disponibile anche alla
URL
http://www.dirittodellavoro.it/
public/current/ miscellanea/Olivelli
%20AIDLASS%202005.doc.
[8] Che sta
guadagnando una rinnovata attenzione in
conseguenza della crescente
utilizzazione di lavoratori in forme
diverse da quelle finora note: cfr. S.
RENGA, La tutela sociale dei lavori,
Torino 2006.
[9] Ad esempio, per
riferirsi a dati italiani, la normativa
sanzionatoria risalente nel tempo dei
licenziamenti causa matrimoni fino al
più recente d.lgs. n. 216 del 2003,
recante Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.
[10] Probabilmente
anche in considerazione del fatto che si
tratta di “problemi che appaiono […]
sorprendentemente immaturi sotto il
profilo teorico”: A. Tursi, op. cit..
[11] L’aspetto della
volontarietà dei comportamenti
socialmente responsabili è una delle
costanti nei documenti citati
circolanti a livello comunitario.
[12] In Italia, cfr.
le esperienze del protocollo sullo
sviluppo sostenibile e compatibile del
sistema bancario stipulato dall’ABI con
le associazioni dei lavoratori (16
giugno 2004) e dei protocolli di intesa
stipulati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con Unioncamere
(27 novembre 2003) e Confapi (19 aprile
2004), riportati in D. Morena Massaini,
La responsabilità sociale delle imprese
nel contesto europeo e italiano, in Dir.
prat. lav., 2004, fasc. 23, inserto.
[13] Cfr. il Codice di
comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni adottato con
decreto del ministro per la funzione
pubblica del 28 novembre 2000.[14] Sul punto, per un
caso relativo alla intermediazione nei
servizi di collocamento, mi permetto di
rinviare a V. Putrignano, I servizi per
l’impiego tra pubblico e privato in
alcuni Paesi europei, in P. Olivelli (a
cura di), Il “collocamento” tra pubblico
e privato, Milano 2003, pag. 73.
[15] Sul tema della
globalizzazione a livelli mondiale cfr.
G. Perone, Globalizzazione e diritto del
lavoro: sfide e possibili risposte, in
Dir. lav., 2001, I, pag. 389; per una
lettura più calibrata sulla prospettiva
comunitaria, e con particolare
riferimento ai profili del diritto della
concorrenza, S. Nadalet, Diritto del
lavoro e diritto della concorrenza:
articolazioni possibili. Qualche
proposta scomoda in tema di
«globalizzazione», in Lav. dir., 2002,
pag. 99.
[16] Per quanto nella
Costituzione italiana la disposizione
dell’articolo 41, comma 2,
funzionalizza, sia pure con un limite in
negativo, l’iniziativa economica
individuale alla utilità sociale ed al
rispetto di sicurezza, […] libertà, […]
dignità umana.
[17] Pontificio
Consiglio della Giustizia e della Pace,
Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, Città del Vaticano 2004, pag.
144 ss.
[18] Compendio, cit.,
pag. 168.
[19] Si pensi ad
alcuni cenni “profetici” della Rerum
Novarum di Leone XIII, del 15 maggio
1891, in tema di libertà di
associazione, giusto salario, critica al
capitalismo, o della Quadragesimo anno
di Pio XI, del 15 maggio 1931, in tema
di collaborazione delle classi e alla
partecipazione dei lavoratori ai lucri
percepiti.
[20] Sul quale, cfr.
G. Vittadini, Il non profit dimezzato,
Milano 1997.
[21] Disponibile al
sito www.istat.it.
[22] Cfr. Compendio
della dottrina sociale della Chiesa,
cit.
[23] Sulla quale, mi
permetto di rinviare a V. Putrignano,
L’impresa sociale nel disegno di legge
AS 2595, in Riv. dir. sic. soc., 2005,
pag. 197.
[24] Cfr. V.
Putrignano, Analisi della disciplina
dell’impresa sociale, in A. Scialdone
(a cura di), Regole della reciprocità.
L’impatto della nuova disciplina
dell'impresa sociale, Milano 2005, pag.
55.
[25] Cfr. articolo 1,
comma 3 del decreto.
[26] Cfr. articolo 17,
commi 3 e 4.
[27] Cfr. articolo 2,
commi 1 e 2.
[28] L’articolo 13
subordina l’efficacia degli atti di
trasformazione, fusione, scissione e
cessione d’azienda e la devoluzione del
patrimonio all’autorizzazione del
minis-tero del lavoro e delle politiche
sociali, che verifica la rispondenza
degli atti ai principi contenuti in
linee guida da esso emanate. Cfr. anche
l’articolo 15, comma 2.
[29] Cfr. articolo 10,
comma 2.
[30] Cfr. articolo 11,
comma 2.
[31] Cfr. articolo 12
e articolo 14, comma 3.
[32] Cfr. articolo 14.
[33] Per le quali si
rinvia a P. Olivelli, Rappresentanza
collettiva dei lavoratori e diritti di
partecipazione alla gestione delle
imprese, cit..
[34] V. Putrignano, La
partecipazione ed il coinvolgimento dei
lavoratori: i recenti orientamenti
comunitari, in Dir. merc. lav., 2004,
pag. 729.
[35] E che
espressamente richiama una delle
finalità tipiche della RSI, quando al
settimo considerando richiama
esplicitamente lo scopo che
l’informazione e la consultazione
dovrebbero avere, citando il nesso con
“il
dialogo sociale e le relazioni di
fiducia nell’ambito dell’impresa”.
[36] A. Vallebona,
Comunicazione al Convegno Società
Europea, diritti di informazione e
partecipazione dei lavoratori, Viterbo,
5 novembre 2004, di cui al momento in
cui si scrive non consta la
pubblicazione.
[37] Come avviene,
invece, in alcuni ordinamenti stranieri,
come la Svezia o la Germania, in cui ai
diritti di partecipazione sono collegati
dei corrispondenti obblighi di tregua
sindacale: cfr. M. D’Antona, voce
Partecipazione dei lavoratori alla
gestione delle imprese, in Enc. giur.
Treccani, Roma 1990.
[38] Forse anche per i
rapporti non sempre pacifici che ha
intrattenuto con il ministero
dell’economia e delle finanze e per
l’assenza di una chiara “copertura
istitu-zionale” da parte della
presidenza del consiglio dei ministri.
[39] L. Antonini,
Sussidiarietà fiscale. La frontiera
della democrazia, Milano 2005.
[40] Nel senso di
interessi generali adespoti, alla cui
realizzazione sarebbero dirette le
politiche aziendali socialmente
responsabili.
[41] Ma indicazioni in
senso contrario si leggono nel citato
protocollo sullo sviluppo sostenibile e
compatibile del sistema bancario.
[42] R. del Punta,
cit., pag. 123 e 127.
[43] M. dell’Olio, G.
Branca, L’organizzazione e l’azione
sindacale, in Enc. giur. del lavoro
diretta dal prof. G. Mazzoni, Padova
1980.
[44] M. dell’Olio, Il
diritto del lavoro italiano e le sue
fonti, in Giorn. dir. lav. rel. ind.,
2002, pag. 515.
|